di LUCIO SCUDIERO – Già che c’era, mentre discuteva della sicurezza degli ascensori, la Camera dei Deputati ha deciso che fosse il caso di approvare un emendamento per allungare a 6 anni la conservazione di dati di traffico telefonici e telematico per finalità di contrasto al crimine e al terrorismo.
Ora, è vero che in tempi di oggetti connessi alla rete le istanze di sicurezza sono ovunque e riguardano tendenzialmente qualsiasi cosa, ma dalla sicurezza degli ascensori alla sicurezza nazionale qui il passo è stato troppo breve.
E anche troppo furtivo, nel metodo.
L’emendamento in questione è stato presentato dai deputati Verini, Berretta e Mucci, e recita come segue.
Dopo l’articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi.
12-bis. 020.(Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Berretta, Mucci.
(Approvato)
Nel merito, ci sarebbe poco da dire. La norma, così come è, è a forte rischio di incompatibilità col diritto dell’Unione Europea da quando, nel 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha abolito la Direttiva 2006/24/CE, nel cui recepimento il legislatore interno aveva introdotto il regime oggi contenuto nell’articolo 132 del D.lgs. 196/2003, meglio noto come “Codice Privacy”, e secondo cui i dati di traffico telefonico vanno conservati per 24 mesi, quelli di traffico telematico per 12 mesi. E se 12 e 24 mesi erano incompatibili col diritto alla protezione dei dati personali degli Europei sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, sei anni lo sembrano ancora di più.
Tuttavia, se possibile, più che il merito questa volta inquieta il metodo, secondo cui un emendamento di grandissimo impatto sulle libertà civili dei cittadini italiani viene occultato in un provvedimento di altro tenore (e criticità giuridico-politica), per sottrarlo ad una degna e trasparente discussione parlamentare sul suo contenuto. Si tratta pur sempre della disciplina di un’enorme mole di informazioni relativa alla vita di tutti noi, messa a disposizione delle forze di polizia.
Senza considerare che una tale tecnica pare anche in contrasto con l’articolo 117, primo comma della Costituzione, in quanto la disomogeneità tra Direttiva da recepire (quella sugli ascensori) e contenuto del recepimento (la disciplina della retention dei dati di traffico) potrebbe porsi in contrasto con il canone di esercizio di potestà legislativa in conformità con i “vincoli dell’ordinamento dell’Unione Europea”, oggi disciplinati sul piano interno dalla legge 234 del 2012.
[…] La Camera porta di soppiatto la data retention a sei anni (Lucio […]